Pagina iniziale | Navigazione |
Google

Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche - Art. 1

Secondo la presente Convenzione, le locuzioni seguenti significano:

  • a. "capomissione", la persona incaricata dallo Stato accreditante ad agire in tale qualità;
  • b. "membri della missione", il capomissione e i membri del personale della missione;
  • c. "membri del personale della missione", i membri del personale diplomatico, dei personale amministrativo e tecnico e del personale di servizio della missione;
  • d. "membri del personale diplomatico", i membri del personale della missione che hanno la qualità di diplomatici;
  • e. "agente diplomatico", il capomissione o un membro del personale diplomatico della missione;
  • f. "membri del personale amministrativo e tecnico", i membri del personale della missione impiegati nel servizio amministrativo e tecnico della stessa;
  • g. "membri del personale di servizio", i membri del personale della missione impiegati nel servizio domestico della stessa;
  • h. "domestico privato", la persona impiegata nel servizio domestico di un membro della missione, che non sia impiegata dello Stato accreditante;
i. "stanze della missione", gli edifici o parti di edifici e il terreno annesso, qualunque ne sia il proprietario, adoperati ai fini della missione, compresa la residenza del capo della stessa.

Collegamenti


GNU Fdl - it.Wikipedia.org




Google | 

Enciclopedia |  La Divina Commedia di Dante |  Mappa | : A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z |