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Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche - Art. 7

Art. 7

Salvo le disposizioni degli articoli 5, 8, 9 e 11, lo Stato accreditante nomina, a sua scelta, i membri del personale della missione. Per gli addetti militari, navali o aeronautici, lo Stato accreditatario può esigere che gli siano prima comunicati i nomi per l’approvazione.

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