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Costituzione della Repubblica Italiana/Art.30

prec - succ

Articolo 30

30. - E' dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, confutabile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.


Costituzione della Repubblica Italiana

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