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Costituzione della Repubblica Italiana/Art.51

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Articolo 51

51. - Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini *.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Note: * Articolo unico della legge costituzionale 30 maggio 2003 n. 1, Modifica dell'articolo 51 della Costituzione, Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2003.

Vedi anche:


Costituzione della Repubblica Italiana

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