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Costituzione della Repubblica Italiana/Art.62

prec - succ

Articolo 62

62. - Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Vedi anche:


Costituzione della Repubblica Italiana

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