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Costituzione della Repubblica Italiana/Art.71

prec - succ

Articolo 71

71. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Vedi anche:


Costituzione della Repubblica Italiana

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