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Costituzione della Repubblica Italiana/Art.88

prec - succ

Articolo 88

88. - Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Note

Articolo modificato con la legge costituzionale del 4 novembre 1991, n. 1, «Modifica dell’articolo 88, secondo comma, della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1991


Costituzione della Repubblica Italiana

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