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Costituzione della Repubblica Italiana/dtf VII

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Disposizioni Transitorie e Finali - VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’articolo
134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.

Note

Disposizione transitoria modificata dall’articolo 7 della legge costituzionale del 22 novembre 1967, n. 2, «Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» con l’abrogazione dell’ultimo comma del seguente tenore:

''«I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni».

Costituzione della Repubblica Italiana

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