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Costituzione della Repubblica Italiana/dtf XIII

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Disposizioni Transitorie e Finali - XIII

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato.
I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

Note

L’articolo unico della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, «Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione», Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002, stabilisce che:

«I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale»

Tali commi recitavano:
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

L'abolizione è stata sollecitata dall'Unione Europea in quanto in contrasto con il trattato di Maastricht.
Costituzione della Repubblica Italiana

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