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Regolamento del Senato/Art.101

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Articolo 101

Proposta di stralcio

  1. Iniziato l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun Senatore può chiedere che uno o più articoli o disposizioni in essi contenute siano stralciati quando siano suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa.
  2. Sulla proposta l'Assemblea discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive.


Regolamento del Senato

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