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Regolamento del Senato/Art.14

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Articolo 14*

Composizione dei Gruppi parlamentari

  1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare.
  2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte.
  3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.
  4. Ciascun Gruppo dev'essere composto da almeno dieci Senatori. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.
  5. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi con meno di dieci iscritti, purchè rappresentino un partito o un movimento organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno quindici regioni, proprie liste di candidati alle elezioni per il Senato ed abbia ottenuto eletti in almeno tre regioni, e purchè ai Gruppi stessi aderiscano almeno cinque Senatori, anche se eletti con diversi contrassegni.
  6. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto, salva la facoltà del Consiglio di Presidenza prevista dal comma precedente.

* Articolo modificato dal Senato il 26 gennaio 1977, il 5 ottobre 1983 e, da ultimo, il 6 agosto 1992


Regolamento del Senato

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