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Regolamento del Senato/Art.21

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Articolo 21 *

Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazioni da parte dei Gruppi

  1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni tredici iscritti, fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis.
  2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.
  3. I Senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel primo comma sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari.
  4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo o eletto Presidente della 14ª Commissione è, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza.
    4-bis. I senatori designati a far parte della 14ª Commissione permanente sono in ogni caso componenti anche di altra Commissione permanente. A tal fine ciascun Gruppo parlamentare designa i propri rappresentanti nella 14ª Commissione permanente successivamente alla composizione delle altre Commissioni. Il Presidente del Senato promuove le intese necessarie perchè nella composizione della 14ª Commissione sia rispettato, per quanto possibile, il criterio della proporzionalità e perchè essa sia formata da tre Senatori appartenenti a ciascuna delle Commissioni 1ª, 3ª e 5ª e da due Senatori appartenenti a ciascuna delle altre Commissioni parmanenti.
  5. Tranne i casi previsti nei commi 2, 4 e 4-bis nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente.
  6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.
  7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.

* Articolo modificato dal Senato il 26 gennaio 1977, il 30 luglio 1987 e il 6 febbraio 2003


Regolamento del Senato

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