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Regolamento del Senato/Art.27

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Articolo 27

Elezione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni

  1. Le Commissioni, nella loro prima seduta, procedono all'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.
  2. Per la elezione del Presidente si applicano le disposizioni dell'articolo 4.
  3. Per la elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.


Regolamento del Senato

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