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Regolamento del Senato/Art.33

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Articolo 33*

PubblicitĂ  dei lavori delle Commissioni

  1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica un riassunto dei lavori, nonchč, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal Regolamento, il resoconto stenografico.
  2. Nel riassunto e nel resoconto non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative agli argomenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 31.
  3. Le sedute delle Commissioni in sede referente e consultiva non sono pubbliche.
  4. Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, da avanzarsi almeno ventiquattro ore prima, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.
  5. Nei casi di sedute in sede deliberante e redigente, la pubblicitĂ  dei lavori č assicurata anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa.

* Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988


Regolamento del Senato

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