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Regolamento del Senato/Art.37

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Articolo 37*

Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente.

  1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35, il Presidente del Senato, quando ne faccia richiesta la Commissione unanime e il Governo dia il proprio assenso, ha facoltĂ  di trasferire in sede deliberante o redigente un disegno di legge precedentemente deferito alla Commissione in sede referente.

2. Il trasferimento non può essere disposto quando sia stato espresso, nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40, parere contrario al provvedimento.

* Coordinato con le modificazioni all'articolo 40 approvate dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988


Regolamento del Senato

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