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Regolamento del Senato/Art.42

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Articolo 42

Procedura delle Commissioni in sede redigente - Votazione finale del disegno di legge in Assemblea.

  1. Per la discussione degli articoli nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 41.
  2. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 36, la Commissione discute e approva i singoli articoli sulla base dei criteri informatori fissati dall'Assemblea. Sull'ammissibilità di ordini del giorno o emendamenti che appaiano contrastanti con i detti criteri decide il Presidente della Commissione.
  3. Le questioni pregiudiziali e sospensive non sono proponibili nell'ipotesi di cui al comma precedente; nelle altre ipotesi si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 43.
  4. Dopo l'approvazione dei singoli articoli la Commissione nomina un relatore incaricato di redigere la relazione scritta.
  5. In Assemblea hanno facoltà di parlare soltanto il relatore e il rappresentante del Governo. Il disegno di legge viene quindi posto ai voti per l'approvazione finale. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

Regolamento del Senato

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