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Regolamento del Senato/Art.46

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Articolo 46*

Informazioni e chiarimenti richiesti dalle Commissioni al Governo - Comunicazioni dei rappresentanti del Governo.

  1. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere ai rappresentanti del Governo informazioni o chiarimenti su questioni, anche politiche, in rapporto alle materie di loro competenza.
  2. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno, mozioni e risoluzioni approvati dal Senato o accettati dal Governo. Ciascuna Commissione, al fine di conoscere lo stato di attuazione di leggi già in vigore nelle materie di sua competenza, può nominare uno o più relatori che, acquisiti gli elementi conoscitivi, riferiscano alla Commissione entro il termine loro assegnato.
  3. I rappresentanti del Governo possono intervenire alle sedute delle Commissioni per farvi comunicazioni.

* Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988


Regolamento del Senato

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