Pagina iniziale | Navigazione |
Google

Regolamento del Senato/Art.56

< Precedente | Successivo >

Articolo 56*

Ordine del giorno della seduta

  1. Il Presidente apre le sedute e le chiude annunciando la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, salvo i casi di convocazione a domicilio, nei quali la diramazione dell'ordine del giorno è fatta di regola almeno cinque giorni prima della seduta.
  2. L'ordine del giorno è formato secondo il calendario o sulla base dello schema dei lavori.
  3. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere decisa dal Presidente o proposta da otto Senatori. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la votazione si fa per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti ciascuno.
  4. Per discutere o votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Senato adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta del Governo o del Presidente della Commissione competente o di otto Senatori, da avanzarsi all'inizio della seduta o quando il Senato stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno. Sulla proposta può parlare soltanto un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti. Se la proposta è accolta, la Commissione può riferire oralmente.

* «Per l'illustrazione delle proposte ai sensi dell'articolo 56 quarto comma, e dell'articolo 151 del Regolamento, è applicabile la norma generale dell'articolo 84, ultimo comma, del Regolamento».
Parere della Giunta per il Regolamento del 5 giugno 1984


Regolamento del Senato

GNU Fdl - it.Wikipedia.org




Google | 

Enciclopedia |  La Divina Commedia di Dante |  Mappa | : A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z |