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Regolamento della Camera dei Deputati/Art.104

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Articolo 104

  1. La Commissione affari costituzionali si riunisce con l'intervento di un rappresentante del Governo e può stabilire, al fine di acquisire elementi utili per l'esame, l'audizione di una rappresentanza del consiglio regionale.
  2. La Commissione riferisce in ogni caso all'Assemblea con relazione scritta nel termine massimo di un mese dall'assegnazione. Scaduto tale termine, il Presidente della Camera scrive senz'altro il disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.
  3. Al termine della discussione sul progetto di statuto o di modifica statutaria, la Commissione formula nella relazione all'Assemblea proposta di approvazione o proposta di reiezione. Non sono proponibili emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.
  4. Quando la Commissione proponga la reiezione del progetto di statuto o di modifica statutaria, la relazione per l'Assemblea deve contenere uno schema di ordine del giorno in cui siano esposti i motivi della non approvazione.


Regolamento della Camera dei Deputati

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