Pagina iniziale | Navigazione |
Google

Regolamento della Camera dei Deputati/Art.117

< Precedente | Successivo >

Articolo 117

  1. Ciascuna Commissione può votare, su proposta di un suo componente, negli affari di propria competenza, per i quali non debba riferire all'Assemblea, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Alle discussioni nelle materie sopra indicate deve essere invitato un rappresentante del Governo.
  2. Si adottano, in quanto applicabili, le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni nonché, per quanto riguarda l'eventuale attività istruttoria, le norme all'articolo 143.
  3. Alla fine della discussione, il Governo può chiedere che non si proceda alla votazione di una proposta di risoluzione e che di questa sia investita l'Assemblea.


Regolamento della Camera dei Deputati

GNU Fdl - it.Wikipedia.org




Google | 

Enciclopedia |  La Divina Commedia di Dante |  Mappa | : A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z |