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Regolamento della Camera dei Deputati/Art.119

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Articolo 119*

  1. L'esame del disegno di legge finanziaria, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale, dello Stato e dei documenti relativi alla politica economica nazionale e alla gestione del pubblico denaro, collegati alla presentazione dei predetti disegni di legge, ha luogo nell'ambito di una apposita sessione parlamentare di bilancio.
  2. La sessione di cui al precedente comma ha la durata di quarantacinque giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione dei testi dei disegni di legge, delle tabelle allegate relative ai singoli stati di previsione e della relazione previsionale e programmatica, allorché i disegni di legge sono presentati dal Governo alla Camera. Quando essi sono presentati al Senato, la sessione di bilancio, fermo quanto disposto dal quinto comma dell' art. 120, ha la durata di trentacinque giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione dei testi delle eventuali modifiche apportate dal Senato.
  3. Prima dell'inizio della sessione di bilancio, le Commissioni parlamentari iniziano l'esame degli stati di previsione del disegno di legge di bilancio di rispettiva competenza, senza procedere a votazioni, provvedendo ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine ciascuna Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni. La Commissione bilancio avvia altresí, con le medesime modalità, l'esame generale del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.
  4. Durante la sessione di bilancio è sospesa ogni deliberazione, da parte dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate. Possono tuttavia essere adottate le deliberazioni relative alla conversione dei decreti-legge ai progetti di legge collegati alla manovra contenuta nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento nonché quelle concernenti i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recezione ed attuazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari. In tali casi possono essere disposte, per la discussione in Assemblea, sedutesupplementari.
  5. Durante la sessione di bilancio, la Commissione bilancio e programmazione esamina, ai fini dell'espressione dei pareri di cui agli artt. 73, 74, 93 e 94, solo i disegni di legge di cui è consentita l'approvazione ai sensi del comma 4.
  6. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di bilancio è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame dei disegni di legge di cui al comma 1 nei termini stabiliti evitando, di norma, la contemporaneità tra sedute delle Commissioni e sedute dell'Assemblea. Durante l'esame nelle Commissioni delle parti di rispettiva competenza del disegno di legge finanziaria e dei singoli stati di previsione è sospesa ogni altra attività legislativa in Commissione. E' tuttavia consentito alle Commissioni di procedere all'esame di altri progetti di legge allorché abbiano integralmente esaurito il compito ad esse assegnato dal comma 3 dell' art. 120.
  7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria.
  8. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è esaminato, con il disegno di legge che approva l'assestamento degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso e con i documenti di cui all' articolo 149, entro il mese successivo alla presentazione dei disegni di legge. Si applicano gli articoli 120, commi 1, 3 e 6, 121 e 123, comma 1, salvi i termini per l'espressione dei pareri e per la conclusione dell'esame in sede referente. Alla determinazione dei termini predetti provvede il Presidente della Camera in modo da consentire la definitiva approvazione dei due disegni di legge nel termine stabilito.

* Articolo modificato, da ultimo, il 20 luglio 1999


Regolamento della Camera dei Deputati

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