Pagina iniziale | Navigazione |
Google

Regolamento della Camera dei Deputati/Art.122

< Precedente | Successivo >

Articolo 122

  1. Gli ordini del giorno sono presentati e svolti nelle Commissioni competenti per la materia alla quale si riferiscono. Quelli non accolti dal Governo o respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea; essi sono posti in votazione in Assemblea dopo la approvazione dell'ultimo articolo dello stato di previsione al quale si riferiscono.
  2. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione competente per materia sono allegati alla relazione da trasmettere alla Commissione bilancio e programmazione e quindi alla relazione da questa presentata all'Assemblea.
  3. In Assemblea non è ammessa la presentazione di altri ordini del giorno, salvo quelli attinenti all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria, i quali sono posti in votazione dopo l'approvazione del quadro generale riassuntivo.


Regolamento della Camera dei Deputati

GNU Fdl - it.Wikipedia.org




Google | 

Enciclopedia |  La Divina Commedia di Dante |  Mappa | : A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z |