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Regolamento della Camera dei Deputati/Art.130

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Articolo 130

  1. In ciascuna seduta almeno i primi quaranta minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti.
  2. Trascorso il tempo indicato nel precedente comma il Presidente rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva.


Regolamento della Camera dei Deputati

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