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Regolamento della Camera dei Deputati/Art.15

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Articolo 15*

  1. Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indice le convocazioni simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo parlamentare e di quelli da iscrivere nel Gruppo misto.
  2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente, uno o più vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera.
  3. Il Presidente della Camera assicura ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.

* Articolo modificato il 24 settembre 1997


Regolamento della Camera dei Deputati

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