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Regolamento della Camera dei Deputati/Art.3

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Articolo 3*

  1. Costituito l'Ufficio provvisorio di Presidenza, il Presidente proclama eletti deputati i candidati che subentrano a candidati eletti per la quota proporzionale già proclamati eletti in collegi uninominali, nonché ai deputati optanti tra più circoscrizioni, condizionatamente alla convalida della loro elezione nel collegio uninominale o nella circoscrizione di opzione.
  2. A tal fine, il Presidente sospende la seduta e convoca immediatamente per i relativi accertamenti una Giunta provvisoria composta dei deputati membri della Giunta delle elezioni della precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il numero di tali deputati sia inferiore a dodici, il Presidente procede mediante sorteggio all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La Presidenza della Giunta provvisoria è attribuita secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2; assume le funzioni di segretario il deputato più giovane d'età tra i componenti la Giunta provvisoria.

* Articolo modificato il 6 ottobre 1998


Regolamento della Camera dei Deputati

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