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Regolamento della Camera dei Deputati/Art.50

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Articolo 50

  1. Ogni volta che l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del Regolamento, i deputati hanno sempre facoltà di parlare, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non pių di dieci minuti.
  2. Se i Ministri, dopo tali dichiarazioni, chiedono di essere sentiti a norma dell'articolo 64 della Costituzione, si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione.
  3. Iniziata la votazione, non č pių concessa la parola fino alla proclamazione del voto.


Regolamento della Camera dei Deputati

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