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Regolamento della Camera dei Deputati/Art.6

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Articolo 6

  1. Lo spoglio delle schede per la elezione del Presidente è compiuto in seduta pubblica dall'Ufficio provvisorio di Presidenza.
  2. Lo spoglio delle schede per le altre elezioni è compiuto da dodici deputati estratti a sorte. La presenza di sette deputati è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.


Regolamento della Camera dei Deputati

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