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Regolamento della Camera dei Deputati/Art.68

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Articolo 68

  1. I disegni e le proposte di legge presentati alla Camera o trasmessi dal Senato, dopo l'annuncio all'Assemblea, sono stampati e distribuiti nel più breve termine possibile. Di essi è fatta subito menzione nell'ordine del giorno generale.
  2. Il Presidente della Camera riceve, nei periodi di aggiornamento dei lavori, i progetti di legge e ne dà notizia alla Camera nel primo giorno di riunione.


Regolamento della Camera dei Deputati

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