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Regolamento della Camera dei Deputati/Art.77

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Articolo 77

  1. Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge identici o vertenti su materia identica, l'esame deve essere abbinato.
  2. L'abbinamento è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente a norma dell'articolo 79.
  3. Dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati, la commissiorie procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.


Regolamento della Camera dei Deputati

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