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Regolamento della Camera dei Deputati/Art.80

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Articolo 80

  1. Se l'autore di una proposta di legge non fa parte della Commissione incaricata di esaminarla, egli deve essere avvertito della convocazione della Commissione, affinché possa partecipare alle sue sedute senza voto deliberativo. Egli può essere incaricato della relazione introduttiva in Commissione e nominato relatore per la discussione in Assemblea.
  2. Ciascun deputato può trasmettere alle Commissioni emendamenti od articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere o essere richiesto di svolgerli davanti ad esse. Le Commissioni ne danno notizia all'Assemblea nelle loro relazioni.


Regolamento della Camera dei Deputati

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