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Regolamento della Camera dei Deputati/Art.82

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Articolo 82

  1. L'esame in Assemblea dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.
  2. Salvo diverso accordo di tutti i Gruppi, ed a meno che, per urgenza, la Camera non abbia deliberato altrimenti a norma del comma 14 dell'articolo 79, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato almeno 24 ore prima dell'inizio della discussione sulle linee generali. (*)

* Comma modificato il 24 settembre 1997 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 79.


Regolamento della Camera dei Deputati

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