Pagina iniziale | Navigazione |
Google

Regolamento della Camera dei Deputati/Art.91

< Precedente | Successivo >

Articolo 91

  1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 49. *
  2. Il Presidente può però rinviare la votazione finale ad una successiva seduta.
  3. Il Presidente può far procedere alle votazioni contemporanee di più progetti di legge. In tal caso i deputati che intendono astenersi su qualcuno dei progetti in votazione devono dichiararlo ai Segretari prima del voto.

* Comma modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49.


Regolamento della Camera dei Deputati

GNU Fdl - it.Wikipedia.org




Google | 

Enciclopedia |  La Divina Commedia di Dante |  Mappa | : A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z |