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Regolamento della Camera dei Deputati/Art.97

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Articolo 97

  1. Nella prima deliberazione, prevista nell'articolo 138 della Costituzione per i progetti di legge costituzionale o di revisione della Costituzione, si applicano le procedure stabilite per i progetti di legge ordinaria.
  2. Dopo la prima deliberazione il progetto di legge è trasmesso al Senato.
  3. Se il progetto è modificato dal Senato, la Camera lo riesamina a norma del comma 2 dell'articolo 70.


Regolamento della Camera dei Deputati

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