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Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche - Art. 9

Art. 9

  1. Lo Stato accreditatario può in ogni tempo, senza doverne indicare i motivi, informare lo Stato accreditante che il capo o un membro del personale diplomatico della missione č persona non grata oppure che un altro membro del personale della missione non č accettabile. Lo Stato accreditante richiama allora la persona della quale si tratta o, secondo i casi, pone fine alle funzioni della stessa nella missione. Una persona può essere dichiarata non grata o non accettabile anche prima che sia giunta sul territorio dello Stato accreditatario.
  2. Ove lo Stato accreditante neghi d’eseguire oppure non eseguisce entro un termine ragionevole le obbligazioni che gli spettano secondo il paragrafo 1, lo Stato accreditatario può ricusare di riconoscere la qualità di membro della missione alla persona della quale si tratta.

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