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Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche - Art. 10

Art. 10
  1. Sono notificati al Ministero degli Affari esteri o a un altro ministero convenuto dello Stato accreditatario:
    1. la nomina dei membri della missione, il loro arrivo, la partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni nella missione;
    2. l’arrivo e la partenza definitiva d’una persona appartenente alla famiglia di un membro della missione e, se è il caso, il fatto che una persona diviene o cessa d’essere membro d’una tale famiglia;
    3. l’arrivo e la partenza definitiva di domestici privati al servizio delle persone di cui al capoverso 1 e, se è il caso, il fatto che essi abbandonano il servizio di tali persone;
    4. l’impiego e il licenziamento di persone residenti nello Stato accreditatario, in quanto membri della missione o in quanto domestici privati aventi diritto ai privilegi e alle immunità.
  2. Sempre che sia possibile, l’arrivo e la partenza definitiva devono essere notificati anche in precedenza.

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