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Legge sulla privacy

La legge n.675 del 31 dicembre 1996 č intitolata Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ma č generalmente nota come legge sulla privacy. Venne introdotta per rispettare gli Accordi di Schengen ed entrò in vigore nel maggio 1997.

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha riordinato la normativa adesso nota come "Codice di protezione dei dati personali" entrato in vigore il primo gennaio 2004.

Table of contents
1 La normativa
2 Aspetti controversi

La normativa

NB: se non indicato diversamente, si fa riferimento alla legge n.675 del 31.12.1996.

FinalitĂ 

La finalitĂ  di questa legge viene dichiarata nel primo comma del primo articolo:
La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità pesonale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

Pertanto, scopo della legge non č quello di impedire il trattamento dei dati, ma di evitare che questo avvenga calpestando diritti e dignitĂ  delle persone. Infatti definisce i diritti degli interessati, la modalitĂ  di raccolta e i requisiti dei dati, gli obblighi di chi raccoglie, detiene o tratta dati personali e le responsabilitĂ  e sanzioni in caso di danni.

Concetti e definizioni

La norma introduce o perlomeno definisce alcuni termini, quali: e introduce la figura del Garante per la protezione dei dati.

La legge considera in modo diverso:

  • dati sensibili e (per deduzione) dati ordinari
  • soggetti pubblici (esclusi enti pubblici economici) e soggetti privati
  • dati detenuti a fini personali e ... gli altri
Mentre non distingue (se non per aspetti tecnici o marginali) tra
  • dati su supporto informatico e dati su supporto cartaceo
  • persone fisiche e persone giuridiche

Vengono considerati in modo particolare e trattati a parte:
  • dati trattati per finalitĂ  storiche
  • dati trattati per finalitĂ  statistiche o di ricerca scientifica
  • dati sanitari
  • dati giudiziari
  • trattamento dei dati per attivitĂ  giornalistiche

Norme collegate

La 675/1996 viene accompagnata da numerose altre leggi, decreti legislativi, decreti del presidente della repubblica e regolamenti:
  • Legge 676/1996, 31 dicembre 1996: Legge delega;
  • D.L. n.135, 11 maggio 1999: Disposizioni integrative sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;
  • D.L. n.281, 30 luglio 1999: Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalitĂ  storiche, statistiche e di ricerca scientifica;
  • D.L. n.282, 30 luglio 1999: Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito sanitario;
  • D.P.R. n.318, 28 luglio 1999: Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali;
  • Provvedimento del Garante per la protezione dei dati, n.1/P/2000: Individuazione dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;

Aspetti controversi

La detenzione di dati č un'attivitĂ  pericolosa?

L'art.18 (Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali) dice che:
1.Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali č tenuto al risarcimento ai sensi dell'art.2050 del codice civile
Il citato articolo (ResponsabilitĂ  per l'esercizio di attivitĂ  pericolose) a sua volta dice che:
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attivitĂ  pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, č tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

In pratica vi č un'inversione dell'onere della prova, in quanto non č il danneggiato a dover dimostrare che chi deteneva i dati non č stato attento, ma č quest'ultimo a dover dimostrare che ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, il quale però evidentemente si č verificato! Questo riferimento all'art.2050 del c.c. viene considerato da alcuni eccessivo, in quanto tale articolo viene pensato piuttosto per coloro che producono esplosivi o trasportano prodotti particolarmente nocivi, e non per qualcosa cosĂ­ innoquo, burocratico e pulito come il trattamento di dati. Ma essendo la sussistenza di un danno (o meglio, il pericolo che un danno si verifichi) elemento centrale per la configurazione della fattispecie, ed essendo certamente ben individuabile l'eventuale danno in queste materie, almeno formalmente si tratta di un riferimento ineccepibile.

L'Analisi Economica del Diritto (EAL=Economic Analysis of Law) dĂ  inoltre un giudizio favorevole al richiamo all'art.2050, in quanto si č in una tipica situazione:

  • il danneggiato non ha vantaggi dall'attivitĂ  del danneggiante
  • il danneggiato non può far nulla per ridurre il rischio di essere danneggiato
  • il danneggiato non ha le informazioni necessarie per dimostrare il comportamento colposo del danneggiante
  • il danneggiante č l'unico a ricavare dei vantaggi nello svolgere l'attivitĂ  pericolosa
  • il danneggiante č l'unico che può ridurre il rischio
  • il danneggiante č l'unico a sapere cosa ha fatto
Dunque č il danneggiante che può soppesare vantaggi/rischi/costi della sua attivitĂ , ma solo il danneggiato a subirne le conseguenze. In questo caso l'EAL ritiene che, tenendo conto di costi e benefici di tutte le parti, una norma come la 2050 ottimizza il rapporto costi-benefici della collettivitĂ .

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