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Garante per la protezione dei dati

Il Garante per la protezione dei dati è un organo collegiale previsto dall'art.30 della Legge 675/1996 ''Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali'' (meglio nota come Legge sulla privacy).

I compiti del Garante

Tra i diversi compiti del Garante (art.31) ci sono quelli di:
  • curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità;
  • curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano le misure di sicurezza dei dati;
  • promuovere la sottoscrizione di codici di deontologia e buona condotta di determinati settori;
  • ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati;
  • vietare il trattamento dei dati, anche quando vi è solo il rischio che si verifichi un pregiudizio per qualche interessato;
  • segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
  • essere consultato dal Governo o Ministeri quando questi predispongono nrome che incidono sulla materia;

I membri del Garante

Il Garante costituito da quattro membri, eletti da ciascuno dei due rami del Parlamento (due ciascuno), i quali eleggono uno di loro come presidente, il voto del quale prevale in caso di parità.

I membri devono essere scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti riconosciuti nelle materie del diritto o dell'informatica. Deve essere garantita la presenza di entrambe le qualificazioni. Durano in carica quattro anni (con al massimo una riconferma).


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