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Regolamento del Senato/Art.114

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Articolo 114

Votazioni per alzata di mano e controprova*

  1. Le votazioni che dovrebbero aver luogo per alzata di mano sono effettuate con procedimento elettronico quando il Presidente lo ritenga opportuno per agevolare il computo dei voti.
  2. Si fa altresì ricorso al procedimento elettronico ogni qualvolta sia richiesta la controprova di una votazione per alzata di mano. Tale controprova deve essere richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato, ed il Presidente, prima di disporla, ordina la chiusura delle porte di accesso all'Aula.

* Parere della Giunta per il Regolamento del 12 novembre 1991

"Dovendosi individuare la ratio dell'articolo 114 del Regolamento nell'esigenza di eliminare qualsiasi incertezza sul risultato delle votazioni, la controprova non può essere ammessa allorchè l'esito del voto appaia evidente al di là di ogni ragionevole dubbio. Ne consegue pertanto - in via di interpretazione razionale e sistematica del comma 2 dell'articolo 114, anche in relazione a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo - che spetta al prudente apprezzamento del Presidente, coadiuvato dai senatori Segretari, di valutare la sussistenza dei requisiti di fatto in presenza dei quali accogliere la richiesta di controprova.
Nè vale l'argomento secondo cui la controprova potrebbe venire utilizzata anche per l'accertamento del voto espresso dai singoli senatori per alzata di mano, giacchè il procedimento elettronico non opera, nell'ipotesi di controprova, la registrazione dei nomi dei votanti nè dei voti relativi."

Regolamento del Senato

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