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Regolamento del Senato/Art.113

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Articolo 1131***

Modi di votazione

  1. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello.
  2. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che quindici Senatori chiedano la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, venti chiedano quella a scrutinio segreto. La relativa richiesta, anche verbale, dev'essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. Se il numero dei richiedenti presenti nell'Aula al momento dell'indizione della votazione è inferiore a quindici per la votazione nominale o a venti per quella a scrutinio segreto, la richiesta si intende ritirata. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorchè non partecipino alla votazione.
  3. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede.
  4. A richiesta del prescritto numero di Senatori, sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione; le deliberazioni che attengono ai rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli da 13 a 32, secondo comma, articolo 23 escluso, della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato.
  5. Laddove venga sollevato incidente in ordine alla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate nel precedente comma 4, la questione è risolta dal Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.
  6. In nessun caso è consentita la votazione a scrutinio segreto allorchè il Senato sia chiamato a deliberare sui disegni di legge finanziaria o di approvazione di bilanci e di consuntivi, su disposizioni e relativi emendamenti in materia tributaria o contributiva, nonchè su disposizioni di qualunque disegno di legge e relativi emendamenti che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrate, indichino i mezzi con cui farvi fronte, o comunque approvino appostazioni di bilancio. Nel caso in cui tali disposizioni siano comprese in articoli o emendamenti attinenti alle materie di cui al precedente comma 4, esse sono sottoposte a votazione separata a scrutinio palese.
  7. Le votazioni finali sui disegni di legge avvengono, di regola, a scrutinio palese, a meno che, trattando tali disegni di legge prevalentemente le materie di cui al precedente comma 4, non sia avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto. Sulla prevalenza decide il Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.

1 Articolo modificato dal Senato il 24 ed il 30 novembre 1988

* Parere della Giunta per il Regolamento del 14 settembre 1992:

  1. ''"Nel concorso fra la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo e la richiesta di votazione nominale con appello prevale quella presentata per prima, dovendosi applicare in materia il criterio cronologico;
  2. ''la richiesta di votazione qualificata va presentata volta per volta con riferimento al singolo voto o a gruppi di voti: non vale una richiesta formulata una tantum con l'intento di avere effetto per tutta la seduta;
  3. in attesa di un coordinamento delle norme relative alle votazioni nominali, la decisione del Presidente di disporre - ai sensi dell'articolo 116 del Regolamento - la votazione nominale con appello, su richiesta di quindici senatori, va adottata tenendo conto della necessità di armonizzare i tempi richiesti per la discussione e la votazione del provvedimento in esame"

* Parere della Giunta per il Regolamento del 6 maggio 1993:

''"Nel solco dell'interpretazione costantemente adottata sino al novembre del 1988 ed alla conseguente, mai contestata, applicazione concreta, la Giunta per il Regolamento - nel sottolineare l'esigenza di un'organica revisione della materia, anche sulla base delle modifiche che il Parlamento si accinge ad apportare all'articolo 68 della Costituzione - esprime il parere che le deliberazioni sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in materia di autorizzazione a procedere in giudizio siano sottoposte alla disciplina generale relativa ai modi di votazione e, pertanto, debbano essere votate in maniera palese. E ciò, in quanto le deliberazioni stesse costituiscono espressione di una prerogativa dell'Organo parlamentare nell'ambito del rapporto con altri Organi dello Stato e dunque non rappresentano in senso proprio "votazione riguardanti persone", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 113, comma 3, del Regolamento.
In applicazione del comma 4 dello stesso articolo 113, il ricorso al voto segreto si rende possibile per le autorizzazioni a procedere concernenti la sottoposizione all'arresto, alla perquisizione personale e domiciliare o ad altra privazione o limitazione della libertà personale, attenendo le deliberazioni stesse ai rapporti di cui agli articoli 13 e seguenti della Costituzione.


Regolamento del Senato

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