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Regolamento della Camera dei Deputati/Art.64

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Articolo 64

  1. Nessuna persona estranea alla Camera può sotto alcun pretesto, introdursi nell'aula dove siedono i suoi membri.
  2. Il pubblico è ammesso in apposite tribune.
  3. Durante la seduta, le persone ammesse nelle tribune della Camera devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
  4. In ogni tribuna vi è un commesso incaricato di vigilare sulla osservanza dei regolamenti e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.
  5. I commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine. Qualora non si individui la persona o le persone da cui è cagionato il disordine, il Presidente dispone che sia sgombrata tutta la sezione della tribuna nella quale è avvenuto.
  6. In caso di oltraggio recato alla Camera o a un qualsiasi suo membro, il responsabile è immediatamente arrestato e tradotto davanti all'autorità giudiziaria competente.


Regolamento della Camera dei Deputati

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