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Regolamento della Camera dei Deputati/Art.65

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Articolo 65

  1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera. *
  2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  3. La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.

* Comma modificato il 24 settembre 1997


Regolamento della Camera dei Deputati

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