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Sussidiarietà

L’introduzione del principio di sussidiarietà ribalta le logiche centraliste e accentratrici che connotano la storia dello stato italiano, rivoluzione copernicana che si attua ponendo la persona al centro nella risposta ai bisogni individuali e della comunità; prima però di darne una definizione completa, vediamo come si inserito nell'ordinamento.

Una delle prime formulazioni di questo principio la troviamo nell’enciclica Quadrigesimo anno di Pio XI del 1931 , in cui si afferma che “Come illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le loro forze e l’industria propria per affidarlo alla comunità, così ingiusto rimettere ad una maggiore e pi alta società quello che dalle minori ed inferiori comunità si può fare (…) perché l’oggetto naturale di qualsiasi intervento nella società stessa quello di aiutare in maniera suppletiva (subsidium) le membra del corpo sociale, non già di distruggerle e assorbirle” ; anche successivamente la Chiesa cattolica promuoverà questo principio in altri momenti, sottolineando soprattutto il ruolo della famiglia e dei corpi intermedi in tutti i settori della società.

A livello legislativo, il principio di sussidiarietà fa il suo ingresso nell'ordinamento giuridico italiano attraverso il trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 che lo ha qualificato come principio cardine dell’integrazione europea, in modo tale che “le decisioni siano prese il pi vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio di sussidiarietà”. Oggi l’art. 5 del Trattato della Comunità Europea lo sancisce esplicitamente richiamandolo come principio regolatore dei rapporti tra Comunità e Stati Membri. Ricapitolando, prima di analizzare l’ingresso positivo nell’ordinamento italiano in sinergia con il sistema delle autonomie locali, il principio di sussidiarietà può essere riassunto come la prossimità del livello decisionale a quello di attuazione; ciò implica che, da un lato (in senso cio verticale), la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti pi prossimi al cittadino e, pertanto, pi vicini ai bisogni del territorio (sussidiarietà in senso verticale); dall’altro lato (in senso orizzontale) il cittadino, sia come singolo che attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui prossime (sussidiarietà in senso orizzontale).

Una prospettiva che muove dal basso verso l’alto (bottom up) in grado di raccogliere i bisogni e le istanze dei cittadini ponendosi a garanzia dell’ordinamento pluralistico.


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